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Regione Ecclesiastica Puglia
CONFERENZA EPISCOPALE PUGLIESE
REGOLAMENTO
Art. 1
Natura e Sede
§ 1. La Regione Ecclesiastica Puglia, costituita ed eretta in “persona giuridica” pubblica dalla Santa Sede con decreto della Congregazione per i Vescovi n. 1035/92 eseguito in data 4 novembre 1994, è un Ente ecclesiastico civilmente riconosciuto ed è governata collegialmente dalla Conferenza Episcopale Pugliese.
§ 2. Essa ha sede in Molfetta (Ba), presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI”, Viale Pio XI, 54.
Art. 2
Finalità
§ 1. La Regione Ecclesiastica Puglia intende attuare la collegialità episcopale nell’azione pastorale comune tra le diocesi che la compongono e favorire mutui rapporti tra i loro Vescovi.
§ 2. Pertanto, la Conferenza Episcopale Pugliese:
1. si riunisce almeno tre volte l’anno per esaminare collegialmente le questioni pastorali ed assumere eventuali deliberazioni;2. promuove relazioni reciproche tra Istituzioni e Organismi diocesani, provinciali e regionali per il confronto su diversi problemi e l’adozione di prassi comuni, favorendo così l’azione evangelizzatrice della Chiesa nella Regione;
3. propone ai Vescovi membri attività di formazione e di preghiera, quali corsi di esercizi spirituali;
4. sostiene forme di reciproco aiuto tra le Istituzioni delle diocesi;
5. favorisce l’interscambio delle risorse personali e la perequazione di quelle economiche da parte delle diocesi più dotate nei confronti di quelle in difficoltà.
Art. 3
Membri
§ 1. La Conferenza Episcopale Pugliese è costituita dai Vescovi diocesani delle Chiese particolari della stessa Regione Puglia, da coloro che per diritto sono ad essi equiparati, dai Vescovi loro coadiutori e ausiliari.
§ 2. I Vescovi che non hanno dato inizio al proprio ministero episcopale nella diocesi, benché ricevano le comunicazioni dalla Conferenza Episcopale Pugliese, non hanno tuttavia diritto di voto.
Art. 4
I Vescovi emeriti
I Vescovi emeriti delle Diocesi di Puglia possono intervenire alle riunioni della Conferenza senza diritto di voto.
Art. 5
Sessioni e Attività
§ 1. La Conferenza Episcopale Pugliese si riunisce in sessione ordinaria tre volte all’anno, successivamente alle sessioni del Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
§ 2. La Conferenza Episcopale Pugliese si riunisce in sessione straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo riterrà opportuno o quando lo richiederà la maggioranza dei membri aventi diritto.
§ 3. Il calendario delle sessioni ordinarie dovrà essere formulato all’inizio di ogni anno pastorale.
§ 4. Per la validità delle sedute della Conferenza Episcopale Pugliese è richiesta la presenza dei due terzi degli aventi diritto.
§ 5. L’ordine del giorno è definito dal Presidente, il quale potrà includere, con gli argomenti proposti dai membri della Conferenza, anche altri argomenti di speciale rilevanza.
§ 6. Le deliberazioni della Conferenza sono adottate con il consenso dei due terzi dei membri della Conferenza medesima.
§ 7. Le deliberazioni di carattere pastorale hanno efficacia nelle singole diocesi se promulgate con decreto del proprio Vescovo.
§ 8. Le deliberazioni che approvano accordi o intese con la Regione civile Puglia o con i suoi Organi, possono essere promulgate solo dopo aver ottenuto la “recognitio” della Sede Apostolica, specificatamente la Congregazione per il Clero, ed hanno efficacia vincolante per tutte le diocesi.
§ 9. Le deliberazioni della Conferenza Episcopale Pugliese vincolanti per tutte le diocesi sono promulgate mediante pubblicazione nella Rivista diocesana di ciascuna diocesi ed entrano in vigore alla data indicata nella deliberazione stessa.
§ 10. Possono essere invitati alle riunioni, secondo l’opportunità, Presbiteri, Diaconi, Membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica e Laici, rappresentanti a livello regionale di associazioni ecclesiali o di ispirazione cristiana e esperti delle materie di cui si tratta.
Art. 6
Verbale, documenti e comunicato finale
§ 1. In ogni sessione della Conferenza Episcopale Pugliese sarà redatto un verbale nel quale dovranno essere riportate soprattutto le decisioni adottate.
§ 2. l Segretario redigerà il verbale e, dopo averne dato lettura nella sessione successiva per l’approvazione, lo firmerà unitamente al Presidente.
§ 3. Copia dei verbali e di tutti gli altri documenti approvati e promulgati dalla Conferenza Episcopale Pugliese sarà trasmessa ai Vescovi della Regione, alla Congregazione per i Vescovi, alla Segreteria Generale della Conferenza Episcopale Italiana e alla Nunziatura Apostolica in Italia.
§ 4. Al termine delle sessioni, qualora venga deliberato dalla Conferenza Episcopale Pugliese, potrà essere emesso un comunicato stampa circa lo svolgimento dei lavori.
Art. 7
Rapporti con Regioni Ecclesiastiche e con la Conferenza Episcopale Italiana
§ 1. La Regione Ecclesiastica Puglia persegue indirizzi e promuove strumenti di convergenza pastorale tra le Province ecclesiastiche presenti nel proprio territorio e con le altre Regioni Ecclesiastiche italiane.
§ 2. La Conferenza Episcopale Pugliese è organicamente collegata con la Conferenza Episcopale Italiana secondo le disposizioni dello Statuto della Conferenza Episcopale Italiana.
§ 3. È impegno della Conferenza Episcopale Pugliese assicurare il contributo della propria collaborazione alla Conferenza Episcopale Italiana, in special modo valutando previamente e collegialmente le questioni da discutersi nelle Assemblee generali.
§ 4. È compito del Presidente informare la Conferenza Episcopale Pugliese di quanto discusso e deliberato nel Consiglio Permanente della Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 8
Rapporti con le componenti ecclesiali regionali
La Regione Ecclesiastica Puglia promuove ed accoglie la collaborazione dei Presbiteri, dei Diaconi, dei Membri di Istituti di Vita Consacrata e di Società di Vita Apostolica e dei Laici attraverso i loro Organi istituzionali regionali.
Art. 9
Rapporti con le realtà civili
§ 1. La Conferenza Episcopale Pugliese, per il tramite del Presidente o dei suoi delegati, mantiene rapporti con le Autorità civili e con gli Organismi sociali, culturali e politici, al fine di contribuire, in spirito di sincera collaborazione come previsto dall’art. 1 dell’Accordo di revisione del Concordato tra l’Italia e la Santa Sede, alla promozione dell’uomo e al bene della popolazione della Regione.
§ 2. La Regione Ecclesiastica Puglia può stipulare intese con la Regione civile Puglia o con i suoi Organi in materie che concernono le rispettive competenze, tenendone informate la Conferenza Episcopale Italiana e la Santa Sede.
§ 3. A servizio delle diocesi è istituito presso la Segreteria della Conferenza Episcopale Pugliese un “Osservatorio Legislativo”, che ha il compito di seguire e valutare i problemi, la documentazione e i progetti di leggi e di provvedimenti che vengono presentati e discussi in sede di Consiglio e di Giunta Regionale e che hanno particolare rilievo sotto il profilo pastorale. Dovrà, inoltre, mantenere regolari rapporti con l’analogo Organismo istituito presso la Conferenza Episcopale Italiana.
Art. 10
Presidente e Vice Presidente
§ 1. Il Presidente e il Vice Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese sono eletti dai membri della medesima, tra i Vescovi diocesani e i Vescovi coadiutori, a norma del can. 119 n. 1 del CJC.
§ 2. La votazione, distinta per ciascuna carica, si esprime con voto segreto.
§ 3. Gli eletti durano in carica un quinquennio e sono rieleggibili solo per un altro quinquennio.
§ 4. Spetta al Presidente:
1. rappresentare legalmente la Regione Ecclesiastica, anche di fronte a qualsiasi Autorità giudiziaria e amministrativa, tanto canonica quanto civile;
2. convocare e presiedere la Conferenza Episcopale Pugliese;
3. compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
4. eseguire le deliberazioni della Conferenza circa gli atti di straordinaria amministrazione.
§ 5. Gli atti di straordinaria amministrazione sono deliberati dalla Conferenza Episcopale Pugliese.
§ 6. Il Presidente definisce e approva l’ordine del giorno delle riunioni, tenendo presenti le proposte dei membri della Conferenza, e ne dirige lo svolgimento. In caso di assenza lo sostituisce il Vice Presidente.
Art. 11
Il Segretario
§ 1. Allo scopo di coordinare e sostenere l’attuazione degli indirizzi della Regione Ecclesiastica, la Conferenza Episcopale Pugliese elegge un Segretario, tra i Vescovi diocesani, i Vescovi coadiutori e i Vescovi ausiliari, a norma del can. 119 n. 1 del CJC.
§ 2. Spetta in particolare al Segretario:
1. predisporre l’ordine del giorno delle riunioni della Conferenza Episcopale d’intesa con il Presidente e sentite le proposte dei membri della stessa;
2. trasmettere l’avviso di convocazione con il relativo ordine del giorno almeno quindici giorni prima della riunione;
3. redigere i verbali delle riunioni, che si ritengono approvati da tutti se non sono sollevate eccezioni nella successiva riunione della Conferenza;
4. provvedere personalmente, o seguendo responsabilmente l’opera degli incaricati, all’esecuzione di quanto deliberato;
5. curare l’archivio, conservandovi i verbali delle riunioni e gli altri documenti della Regione Ecclesiastica e della Conferenza Episcopale.
§ 3. La Conferenza Episcopale Pugliese può nominare uno o più Segretari aggiunti, anche Presbiteri, che aiutino il Segretario nelle sue funzioni.
§ 4. Il Segretario dura in carica un quinquennio ed è rieleggibile solo per un altro quinquennio.
Art. 12
Incarichi nella Regione Ecclesiastica
§ 1. Allo scopo di promuovere una più efficace attività pastorale, la Conferenza Episcopale Pugliese affida il compito di seguire, personalmente e responsabilmente, le diverse aree di competenza a persone esperte. Tale compito può essere conferito a Vescovi, a Presbiteri, a Diaconi o a Laici, a seconda delle varie aree.
§ 2. La Conferenza Episcopale Pugliese elegge i Vescovi “delegati regionali”, secondo il disposto del can. 119 n. 1 del CJC, per settori di attività pastorale, possibilmente in corrispondenza con quelli delle Commissioni Episcopali e delle Commissioni Ecclesiali della Conferenza Nazionale, anche per favorire gli opportuni collegamenti con i relativi Organi statutari della Conferenza Episcopale Italiana.
§ 3. La Conferenza Episcopale Pugliese nomina gli “incaricati regionali” per settori di attività pastorale.
Art. 13
Commissioni regionali
§ 1 Le Commissioni regionali sono costituite per coordinare le iniziative riguardanti un determinato settore pastorale con deliberazione della Conferenza Episcopale Pugliese, cui spetta determinare, e se necessario modificare, il numero, la denominazione e le competenze delle Commissioni regionali. Esse hanno sede presso il Pontificio Seminario Regionale “Pio XI” in Molfetta (Ba) e recapito presso la residenza del Vescovo che le presiede.
§ 2. Le Commissioni regionali ordinariamente sono composte da:
– il Vescovo delegato per il settore in qualità di Presidente,
– l’incaricato regionale per il settore in qualità di Segretario,
– gli incaricati diocesani nominati dai rispettivi Ordinari.
§ 3. Il Vescovo delegato può invitare, quando lo ritiene opportuno, i rappresentanti delle associazioni ecclesiali o di ispirazione cristiana operanti nel settore e persone esperte nel settore.
§ 4. Le Commissioni si riuniscono ordinariamente tre volte all’anno; possono essere convocate in riunione straordinaria ogni volta che il Presidente lo ritenga opportuno o quando sia richiesto da un terzo dei suoi membri o dal Presidente della Conferenza Episcopale Pugliese.
§ 5. La Commissione è convocata dal Presidente, il quale stabilisce l’ordine del giorno.
§ 6. Gli incarichi e le collaborazioni nell’ambito della attività dei settori pastorali sono gratuiti, a titolo di servizio ecclesiale volontario.
§ 7. Le eventuali spese per il funzionamento delle Commissioni sono a carico dei componenti, salvo quanto previsto nel preventivo approvato dalla Conferenza Episcopale Pugliese.
§ 8. Il Segretario della Commissione ha il compito di inviare ai membri della Commissione la convocazione con l’ordine del giorno entro dieci giorni prima della riunione, redigere i verbali delle riunioni e tenere l’archivio della Commissione.
§ 9. Le Commissioni regionali attualmente sono le seguenti:
1. Commissione per la dottrina della fede, l’annuncio e la catechesi;
2. Commissione per la liturgia;
3. Commissione per il servizio della carità e della salute;
4. Commissione per il clero e la vita consacrata;
5. Commissione per il Seminario Regionale Maggiore;
6. Commissione per il laicato;
7. Commissione per la famiglia e la vita e per la pastorale giovanile;
8. Commissione per l’evangelizzazione dei popoli e la cooperazione tra le Chiese;
9. Commissione per l’ecumenismo e il dialogo;
10. Commissione per l’educazione cattolica, la scuola e l’università;
11. Commissione per i problemi sociali e il lavoro, la giustizia e la pace;
12. Commissione per la cultura e le comunicazioni sociali;
13. Commissione per le migrazioni;
14. Commissione per gli affari giuridici;
15. Commissione per il tempo libero, turismo, sport;
16. Commissione per i beni culturali ecclesiastici e l’edilizia di culto;
Art. 14
Durata degli incarichi
§ 1. La durata degli incarichi ricevuti dalla Conferenza Episcopale Pugliese è quinquennale, ed è rinnovabile una sola volta.
§ 2. La Conferenza provvede alle elezioni e alle nomine nei sei mesi prima del compimento del quinquennio, secondo il disposto del can. l53 § 2 del CJC.
§ 3. Nel caso che la Conferenza non provveda entro il termine, gli incarichi proseguono dopo la scadenza in regime di proroga fino alle nuove elezioni o nomine.
§ 4. Coloro che subentrano nell’incarico a quinquennio avviato lo esercitano fino alla scadenza dello stesso quinquennio.
Art. 15
Organismi ecclesiastici regionali
Nella Regione Ecclesiastica Puglia sono istituiti ed operano, con proprio Statuto approvato della Conferenza Episcopale Pugliese, i seguenti Organismi:
1) Istituto Pastorale Pugliese;
2) Facoltà Teologica Pugliese;
3) Pontificio Seminario Regionale Maggiore;
4) Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese.
Art. 16
Amministrazione del patrimonio
§ 1. Il patrimonio della Regione Ecclesiastica è costituito dalla dotazione stanziata dalle diocesi che compongono la Regione medesima, nonché da offerte dei fedeli e da beni derivanti da acquisti, donazioni, eredità e legati.
§ 2. Il Segretario della Conferenza Episcopale Pugliese svolge le funzioni di Tesoriere ed ha la firma sul conto corrente bancario intestato alla Regione Ecclesiastica Puglia disgiunta da quella del Presidente.
§ 3. Spetta alla Conferenza Episcopale Pugliese:
a) approvare ogni anno il bilancio preventivo ed il conto consuntivo, presentati dal Segretario;
b) deliberare gli atti di straordinaria amministrazione.
§ 4. Spetta al Presidente:
a) compiere gli atti di ordinaria amministrazione;
b) eseguire le deliberazioni della Conferenza circa gli atti di straordinaria amministrazione.
Art. 17
Guida ufficiale della Regione Ecclesiastica
§ 1. Il Segretario della Conferenza Episcopale Pugliese sovrintende alla redazione e al periodico aggiornamento di una Guida ufficiale della Regione Ecclesiastica, la cui cura è affidata all’Istituto Pastorale Pugliese. In essa sono contenuti i dati necessari per la conoscenza, anche da parte di persone ed Enti interessati, della struttura e dei soggetti della Regione Ecclesiastica stessa.
§ 2. In particolare sono indicati:
a) le Diocesi e i Vescovi;
b) le principali Istituzioni ecclesiastiche di rilievo regionale;
c) gli incarichi regionali e i nomi dei titolari.
Art. 18
Archivio della Regione Ecclesiastica Puglia
§ 1. L’archivio della Regione Ecclesiastica Puglia è affidato al Segretario ed è custodito presso la sede della stessa.
§ 2. I documenti che, per ragioni di ufficio, giacciono presso i Vescovi delegati, dovranno essere depositati presso l’archivio prima dell’avvicendamento nelle cariche.
Art. 19
Approvazione e modifica del Regolamento
§ 1. Il Regolamento della Regione Ecclesiastica Puglia è approvato e può essere modificato con deliberazione della Conferenza Episcopale Pugliese.
§ 2. Il presente Regolamento, che abroga e sostituisce ogni altro Regolamento, è stato approvato con deliberazione della Conferenza Episcopale Pugliese in data 11 aprile 2013.